Jean Bodin
Mentre in Italia il sogno di Machiavelli di una unificazione politica guidata da un principe illuminato non giungera' mai a compimento, nello stesso periodo e' vivo in Francia, dove l'unita' politica e' gia' una realta', il dibattito sulla fondazione della sovranita'. Nella Francia della seconda meta' del Cinquecento, travagliata dai conflitti religiosi, si esprimono, infatti, forti resistenze all'affermazione dello stato centralizzato, sia da parte dei ceti feudali che degli ugonotti, che vedono nell'autorita' dello stato una grave minaccia per le proprie autonomie. Cosi', per esempio, nelle teorizzazioni dei "monarcomachi'' (Iunius Brutus, Vindiciae contra tyrannos, 1579) si sostiene il diritto di resistenza al re tiranno, cioe' al re che non rispetta il patto (feudale) sancito nel diritto consuetudinario e che tenta di imporre la propria autorita' alle rappresentanze dei ceti.
Nel vivo dibattito teorico aperto dalla crisi delle guerre di religione, emerge la figura di Jean Bodin (1529-1596), consigliere di Enrico III e noto esponente del partito dei politiques: schierati su posizioni monarchico-moderate, i politiques invocano nel re il garante dell'ordine, della concordia e dell'unita' politica dello stato, al di sopra delle fazioni religiose. Il capolavoro di Bodin, i Six livres de la Republique (Sei libri dello stato) uscito nel 1576, a quattro anni dalla strage di San Bartolomeo, contiene la teorizzazione piu' consapevole del processo di formazione dello stato europeo centralizzato e burocratico. Quella che in Machiavelli era ancora un'"arte", diviene in Bodin una vera e propria scienza delle istituzioni, dei poteri e delle funzioni dello stato, alla quale concorrono la storia, la filosofia, la giurisprudenza e una metodologia rigorosa. Con essa Bodin abbandona la teoria della sovranita' per diritto divino e la concezione patrimonialistica e dinastica del potere monarchico, imprime al pensiero politico una svolta di portata pari a quella di Machiavelli, prelude alla teoria hobbesiana dell'impersonalita' dello stato.
Bodin teorizza l'incontrastata autorita' del potere civile, fonte e garanzia del bene supremo dell'ordine: con questo, egli suggerisce la via d'uscita politica alla crisi di gestazione dello stato assoluto. La sovranita', potere indivisibile, inalienabile, incomunicabile e perpetuo, non limitato o condizionato da altre autorita' o poteri, e' prerogativa esclusiva dello stato. La sovranita' costituisce il principio giuridico che giustifica la centralizzazione monopolistica del potere statale, l'unicita' delle fonti del diritto civile, l'autonomia della sfera pubblica rispetto a quella privata e l'indipendenza della sfera politica da quella religiosa.
Vertice unico e supremo nella scala gerarchica dei poteri terreni, responsabile dei suoi atti davanti a Dio ma non agli uomini, il potere sovrano e' legibus solutus, non limitato da leggi positive; esso e' continuo e perpetuo, inalienabile e irrevocabile. La preesistenza allo stato di una comunita' nazionale o di una societa' civile e' radicalmente esclusa da Bodin, in quanto incompatibile con la dottrina della sovranita': solo un sovrano comune istituisce una comunita' politica. La cittadinanza si definisce come soggezione a un potere sovrano: cittadino e' un "suddito libero che dipende dalla sovranita' altrui". La comunanza di consuetudini, di leggi, di lingua, di religione, di radici territoriali, di interessi, non fa di un uomo un cittadino e di un gruppo una comunita' statale; reciprocamente, sudditi possono essere "diversi per lingua, legge, religione, consuetudine, origine". Il vincolo politico e' autonomo e superiore a ogni altro vincolo.
Potere assoluto non vuol dire tuttavia potere illimitato e arbitrario. Il potere sovrano e' sottoposto intanto alla summa potestas di Dio, da Lui dipendono le immutabili leggi divine e naturali, con i loro diritti e obbligazioni. Proprio il dovere di onorare i patti, le convenzioni e i giuramenti nei riguardi dei sudditi e di altri sovrani impone il rispetto delle leges imperii relative alla struttura e all'assetto fondamentale del regno, "connesse alla corona e a questa inscindibilmente unite". Tra queste leggi, che oggi diremmo "costituzionali", Bodin pone l'inalienabilita' del territorio dello stato e il sistema di divisione della societa' in ordini. Distinguendo sfera pubblica e sfera privata, Bodin circoscrive alla prima le competenze invalicabili del sovrano. La sfera pubblica rispettera' le norme relative ai rapporti di proprieta', ai rapporti economici tra privati cittadini e ai rapporti tra i sudditi e lo stato, e riconoscera' l'autonomia della sfera privata con i suoi inviolabili diritti. Ogni famiglia, corpo o collegio "e' un diritto di comunita' legittima sottostante al potere sovrano". Non costituisce invece un limite all'azione del sovrano il diritto consuetudinario: la' dove esso vige, e' per libera e revocabile volonta' del sovrano, che esplicitamente lo trasforma in una legge dello stato. Il rispetto delle leggi costituzionali puo' venire meno solo in circostanze eccezionali, ove il supremo interesse collettivo richieda decisioni contrarie alle leggi e agli impegni assunti. La sopravvivenza dello stato non e' per Bodin mera legge della forza, non deborda mai dal supremo interesse comune. Cosi', egli vincola l'azione del sovrano a obblighi generici quali la giustizia, la sicurezza e la salute pubbliche, la promozione delle virtu' civili, morali e religiose dei sudditi, ma evita sapientemente di determinare le normative specifiche e gli obblighi concreti cui essa e' sottoposta.
Prerogativa peculiare del potere sovrano e' la funzione legislativa. Dettando, applicando e interpretando le leggi per tutta la comunita', il sovrano esercita unitariamente e incondizionatamente il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. II sovrano ha anche altre prerogative: decreta la guerra e la pace con gli stati stranieri; detiene il monopolio del prelievo fiscale, dell'emissione di moneta e della forza militare; nomina i magistrati; e' corte inappellabile; concede prerogative, privilegi e dispense su particolari materie. Il potere sovrano e' indivisibile: se non lo fosse, lo stato perderebbe la sua unita' e subentrerebbe l'anarchia. Indivisibilita' del potere non vuol pero' dire sua inarticolazione. In uno stato ben ordinato alcune prerogative, come l'amministrazione della giustizia o le funzioni di culto, possono venir demandate ad altri, per motivi di funzionalita' o di opportunita', avendo cura che tali cariche siano rigorosamente distinte l'una dall'altra. Soprattutto, la titolarita' della sovranita' puo' distinguersi dal suo effettivo esercizio. Bodin introduce cosi' una capitale distinzione giuridica e politica tra stato e governo: gli affari di stato concernono la salvaguardia e l'esercizio della sovranita' e delle sue prerogative, mentre il governo e' la gestione amministrativa degli affari correnti. "La forma di uno stato dipende da chi ne e' sovrano", quella del governo dall'apparato che esercita il potere esecutivo.
Bodin cerca non un impossibile stato perfetto, ma uno stato ben ordinato, e accorda la sua preferenza a un regime monarchico legittimo temperato da un governo popolare. La monarchie royale, questo il termine con cui Bodin identifica tale regime, assicura, a suo parere, un grado di giustizia e di moralita' superiore a ogni altra forma istituzionale, e garantisce l'obbligazione reciproca tra sovrano e cittadini: l'uno accorda giustizia e protezione, i secondi obbedienza e fedelta'.
La distinzione della monarchia legittima dalla tirannia e dal dispotismo si muove contro coordinate tradizionali: sia il despota che il tiranno sono signori delle persone e dei beni dei sudditi. ma il primo ne ha il titolo, mentre il secondo, usurpatore di diritti non suoi. no. Sovranita' non mediata dalla legge, la monarchia signorile o dispotica e' una forma arcaica di potere personale conforme alla natura primitiva dell'uomo: essa si esercita dove manca una proprieta' privata dei sudditi distinta da quella del sovrano. La tirannide e' per essenza illegale, non tanto per il suo esercizio, quanto per la presa illegale del potere: il tiranno e' un suddito ribelle, reo di lesa maesta'. Circa il diritto di resistenza al tiranno Bodin attua un prudente compromesso tra formalismo giuridico e realismo politico. Se si tratta di un tiranno ex defectu tituli (senza il titolo per esercitare il potere), la resistenza attiva e' doverosa perche' esiste un detentore legittimo della sovranita' da restaurare al potere; se invece si tratta di un tiranno ex defectu exercitii (che esercita il potere con la violenza), la resistenza e' inammissibile perche' dal punto di vista giuridico chi agisce da tiranno e' pur sempre il sovrano legittimo.

